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E’ necessario fare presente che i certificati anagrafici e le autenticazioni di firme e di copie sono soggetti all’imposta di bollo e al versamento dei diritti di segreteria sin dall’origine, stante l’art. 1, tariffa, parte I, allegato A) al D.P.R. 26.10.1972 n. 642 e ss.mm.ii., tranne nei casi che sia prevista dalla normativa una specifica esenzione in base all’uso che si deve fare del certificato o dell’atto autenticato.
Il bollo è un’imposta riscossa dallo Stato in connessione alla formazione o all’uso di atti, certificati, registri o documenti, come disciplinato dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni ed integrazioni.
I diritti di segreteria sono un corrispettivo versato al Comune per un’attività da esso svolta. La misura dei diritti di segreteria per le pratiche demografiche è fissato dalla Tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604 e successive modificazione ed integrazioni.
Spetta, altresì, al soggetto richiedente specificare se, in relazione all’uso dell’atto, sussistano norme che prevedano delle esenzioni in quanto l’agevolazione non può essere presunta dall’operatore del servizio anagrafico.
La certificazione potrà quindi essere rilasciata in “carta libera” qualora la motivazione indicata rientri tra quelle previste dalla legislazione vigente.
Nel documento allegato sono dettagliati gli adempimenti in materia di Certificazioni e Dichiarazioni Sostitutive - Imposta di Bollo e Diritti di Segreteria