Accedi ai servizi

Vuoi aggiungere l'icona al tuo desktop ?

RECUPERO ABITATIVO DEI SOTTOTETTI AI SENSI DELLA RIVISITATA L. REG. N. 15/2000

Il Consiglio comunale di Nocera Superiore, nella seduta del 17/02/2014 ha deliberato in materia di indirizzo tecnico-giuridico finalizzato al recupero abitativo dei sottotetti, ai sensi della novella regionale del 06/05/2013 n. 5 artt. 144-145. La modifica all’art. 3 lettera “C” della L. Reg. n. 15/2000 consente il recupero abitativo dei sottotetti realizzati al 29/12/2009 ed in presenza di specifici presupposti evidenziati dalla normativa di riferimento.
Data:

11/03/2014

Tempo di lettura:

2 min


Descrizione

Il Consiglio comunale di Nocera Superiore, nella seduta del 17/02/2014 ha deliberato in materia di indirizzo tecnico-giuridico finalizzato al recupero abitativo dei sottotetti, ai sensi della novella regionale del 06/05/2013 n. 5 artt. 144-145.

La modifica all’art. 3 lettera “C” della L. Reg. n. 15/2000 consente il recupero abitativo dei sottotetti realizzati al 29/12/2009 ed in presenza di specifici presupposti evidenziati dalla normativa di riferimento.

In concreto, la rivisitazione dell’art. 3 lettera “C” della L. Reg. n. 15/2000, frutto di uno specifico emendamento curato dall’assessore dott. Antonio Senatore e sostenuto in sede di Consiglio Regionale dal Consigliere on. Giovanni Baldi e dalla decisiva azione dell’on. Pietro Foglia, consente il recupero abitativo anche dei sottotetti aventi altezza media interna di mt. 2,20, siti in tutto il territorio regionale e non più soltanto per quelli siti al di sopra dei 600 mt. di altezza sul livello del mare così come recitava la normativa oggetto della rivisitazione ottenuta.

Pertanto, sono recuperabili sotto l’aspetto abitativo anche i sottotetti con solaio orizzontale con altezza di mt. 2,20 finora esclusi dal recupero abitativo.

In sostanza, alla luce della normativa vigente, sottolinea l’ass. Antonio Senatore, saranno recuperabili all’abitabilità i sottotetti che siano stati realizzati entro il 29/12/2009 (art. 8 comma 2 L. Reg. 19/2009 e s.m.i.) rispettosi dei requisiti indicati dalle “condizioni per il recupero” (art. 3 L. Reg. 15/2000 comma 1 lettere a-b, così come si desume dal combinato disposto delle surrichiamate normative di riferimento. Numerose sono state le richieste di chiarimento in ordine alla pratica attuazione del recupero sia in Consiglio comunale che da parte dei tecnici in riferimento ai sottotetti già trasformati ed abitati da tempo.

A tal riguardo, l’ass. Antonio senatore ha precisato che l’aspetto sanante che ispira la Legge Reg. 15/2000 si desume dalla ampia deroga urbanistica disciplinata dall’art. 6 e, dunque, il combinato disposto dell’art. 3 lettera b e dell’art. 6 esplicita tale aspetto perché in linea sia con le considerazioni e le raccomandazioni dell’Adunanza generale del Consiglio di stato che già nella seduta del 29/06/2001 rilevava la opportunità del superamento del concetto di doppia conformità e sia con le decisioni successive di alcune sezioni del Consiglio di Stato che con varie sentenze hanno riconosciuto la legittimità delle concessioni in sanatoria relativamente ad opere originariamente abusive al momento della loro esecuzione e tuttavia conformi agli strumenti urbanistici venuti in essere successivamente e qualora vigenti all’epoca della presentazione dell’istanza di accertamento della conformità. A ciò si aggiunga l’orientamento favorevole di una sanatoria giurisprudenziale secondo cui “sulla scorta del principio di efficienza” e da “ritenere illogico ordinare la demolizione di un quid che, allo stato attuale, risulta conforme alla disciplina urbanistica sopravvenuta e vigente e che potrebbe legittimamente ottenere, a demolizione avvenuta, una nuova concessione…” e dunque è prevista la possibilità di conseguire la sanatoria anche in assenza della doppia conformità

Consiglio di Stato Sez. V 21/10/2003 n. 6498

Consiglio di Stato Sez. V 28/05/2004 n. 3431

Consiglio di Stato Sez. VI 07/05/2009 n. 2835

e da ultimo TAR Napoli Sez. 8 n. 1624/2011

                          TAR Napoli Sez. 8 n. 1625/2011

Va, infine, sottolineato anche l’eventuale risvolto penale per l’illecito edilizio ove non dovesse essere tenuta nella debita considerazione il discorso ampio sul superamento della doppia conformità da parte del dirigente comunale preposto all’esame delle relative istanze dalle quali risulterebbe che il cambio di destinazione è già avvenuto e che il sottotetto è già abitato da tempo.

A tal riguardo è logico ritenere che il reato di cui si tratta è prescrivibile in 4 anni e dunque poiché si tratta di sottotetti già realizzati al 29/12/2009, si tratterà, nell’eventualità, solo di accertare e dichiarare in sede giudiziaria ai sensi dell’art. 129 C.P.P. l’avvenuta prescrizione del reato.

 

 

 

A cura di

Questa pagina è gestita da

Ufficio del Sindaco
Corso G. Matteotti n.° 23 84015 Nocera Superiore (SA)

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Valuta da 1 a 5 stelle la pagina

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà? 1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri