Iscrizione all'elenco volontari della Protezione civile

Presso il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è predisposto e periodicamente aggiornato un elenco delle associazioni di volontariato di protezione civile a fini cognitivi della sussistenza e dislocazione sul territorio nazionale delle associazioni medesime.

All'iscrizione provvede il Dipartimento della Protezione Civile, sentito il Prefetto competente per territorio che si esprime in merito alla sussistenza di requisiti di moralità, affidabilità e capacità operativa delle associazioni, accertando l'assenza di carichi penali ovvero di procedimenti penali in corso nei confronti degli aderenti alle associazioni.
La richiesta di iscrizione deve essere inoltrata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile, e le associazioni locali, aderenti ad associazioni nazionali, possono presentare la richiesta per il tramite della propria organizzazione nazionale.

Tra i benefici previsti dall'iscrizione nel registro nazionale è da segnalare la possibilità di fruire dei rimborsi spese previsti dall'art. 11 del D.P.R. 613/94, alle condizioni previste da detto articolo.
Inoltre i volontari aderenti alle associazioni iscritte possono fruire dei benefici previsti dall'art. 10 del D.P.R. 613/94 (mantenimento del posto di lavoro, del trattamento economico e previdenziale nonché del trattamento assicurativo) alle condizioni previste da detto articolo.

Chi può richiederlo
Possono chiedere l'iscrizione quelle associazioni di volontariato di protezione civile costituite liberamente e prevalentemente da volontari, riconosciute e non riconosciute, che non abbiano fini di lucro anche indiretto e che svolgano o promuovano attività di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione di calamità naturali, catastrofi o altri eventi similari, nonché di formazione nella suddetta materia. Gli organismi aspiranti all'iscrizione devono essere iscritti nei registri generali del volontariato previsti dall'art. 6 della Legge 11.8.1991 n. 266.

Documenti da presentare
La domanda va redatta su apposito e indirizzata al Dipartimento della Protezione Civile, Ufficio Affari Generali, Via Ulpiano 11, 00193 Roma, corredata dalla seguente documentazione:
· certificato penale e dei carichi pendenti del rappresentante legale dell'associazione;
· attestato di iscrizione in uno dei registri regionali del volontariato istituiti ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 266/91;
· dichiarazione del responsabile dell'associazione o documento attestante l'eventuale precedente censimento ai sensi del decreto ministeriale 30 giugno 1990;
· copia dell'atto costitutivo e dello statuto per le associazioni ancora non iscritte nel registro regionale e che alla data di pubblicazione della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri (25 novembre 1994) non risultavano essere mai state censite ai sensi del decreto ministeriale 30 giugno 1990.;
· scheda informativa contenente i dati per la valutazione delle capacità operative dell'associazione e/o organizzazione/gruppo, secondo l'apposito modello distribuito dal Dipartimento della Protezione Civile, a firma del legale rappresentante.

Norme di riferimento
1) Legge 24.2.1992 n. 225, art. 4 e 18 (Suppl. Ord. alla G.U. n. 64 del 17.3.1992)
2) D.P.R. 21.9.1994 n. 613 (G.U. n. 259 del 5.11.1994)
3) D.P.R. 08.02.2001, n.194
4) Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 01768 U.L. del 16.11.1994 (G.U. n. 276 del 25.11.1994)

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